(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 20/I-II del 14 maggio 2013) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
  nessuna richiesta di referendum e' stata presentata 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                     Disposizioni sull'elezione 
          del consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
 
  1.  Alla  scadenza  della  legislatura  in  corso,  l'elezione  del
consiglio della Provincia autonoma di  Bolzano  avviene,  per  quanto
compatibile, in applicazione della disciplina contenuta  nella  legge
regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, recante «Testo
unico delle leggi regionali per la elezione del consiglio regionale»,
nonche' in applicazione delle disposizioni della legge provinciale 14
marzo 2003, n. 4, recante «Disposizioni sull'elezione  del  consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2003» e  dell'art.  1,
commi 2 e 3, della legge provinciale 9 giugno  2008,  n.  3,  recante
«Disposizioni sull'elezione del consiglio della Provincia autonoma di
Bolzano per l'anno 2008», secondo le modifiche e integrazioni di  cui
ai commi seguenti. 
  2. Salvo quanto disposto dalla legge provinciale 14 marzo 2003,  n.
4, le funzioni che  la  legge  regionale  8  agosto  1983,  n.  7,  e
successive modifiche, attribuisce  alla/al  presidente  della  giunta
regionale e alla giunta regionale sono  attribuite,  rispettivamente,
alla/al presidente della Provincia e alla giunta provinciale. 
  3. Al comma 12 dell'art. 1 della legge provinciale 14  marzo  2003,
n. 4, dopo  le  parole  «in  triplice  esemplare»  sono  aggiunte  le
seguenti parole «, anche a colori.». 
  4. Alla fine del comma 13 dell'art. 1 della  legge  provinciale  14
marzo 2003, n. 4, e' aggiunto il seguente periodo: «I  tre  esemplari
di contrassegno da presentare a corredo delle  candidature  ai  sensi
dell'art. 19, comma 1, lettera a), della  legge  regionale  8  agosto
1983, n. 7, possono essere anche a colori.». 
  5. Al comma 13 dell'art. 1 della legge provinciale 14  marzo  2003,
n. 4, sono aggiunti i seguenti periodi: «In  ciascuna  lista  nessuno
dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore  ai  due
terzi delle candidate/dei candidati. In caso di quoziente frazionario
si procede all'arrotondamento all'unita' piu' prossima.». 
  6. Al comma 14 dell'art. 1 della legge provinciale 14  marzo  2003,
n. 4, le parole  «nell'ultima  elezione  regionale»  sono  sostituite
dalle seguenti «nell'ultima elezione del Consiglio provinciale». 
  7. Al comma 15 dell'art. 1 della legge provinciale 14  marzo  2003,
n. 4, e' aggiunto il seguente periodo: «Qualora una  lista  comprenda
una quota di candidate/candidati appartenenti a un genere  in  misura
superiore a quanto stabilito dal  comma  13,  sono  cancellati  dalla
lista i nominativi  delle  candidate/dei  candidati  appartenenti  al
genere      sovrarappresentato,      a      partire       dall'ultima
candidata/dall'ultimo candidato di detto genere.». 
  8. Le elettrici/gli elettori altoatesini residenti  all'estero  che
sono  iscritti  nel  registro  anagrafico  dei   cittadini   italiani
residenti all'estero  votano  per  corrispondenza,  ad  eccezione  di
coloro che optano per l'esercizio del diritto  di  voto  direttamente
presso il comune di iscrizione. Le elettrici/gli elettori  impedite/i
a esercitare il  voto  presso  il  comune  di  residenza,  in  quanto
temporaneamente dimoranti  fuori  provincia,  possono  esercitare  il
diritto di voto per corrispondenza. Ai fini dell'esercizio  del  voto
nel proprio comune, le elettrici/gli elettori di cui al primo periodo
e,  ai  fini  dell'esercizio  del   voto   per   corrispondenza,   le
elettrici/gli  elettori  di  cui  al  secondo  periodo,  devono   far
pervenire apposita richiesta al comune  di  iscrizione  entro  e  non
oltre il trentesimo giorno antecedente le elezioni. La  richiesta  e'
valida solamente per la votazione per cui e' presentata e, scaduto il
termine di cui sopra, non puo' piu' essere ritirata.  Tale  richiesta
puo' essere consegnata personalmente, inoltrata  tramite  posta,  via
fax oppure posta elettronica certificata e deve  contenere,  pena  il
rigetto della stessa, i  dati  anagrafici  e  il  corretto  indirizzo
postale della persona richiedente nonche' la firma di quest'ultima. 
  9. Il comune, a stretto giro  di  posta  dall'avvenuto  ricevimento
della richiesta, provvede a trasmettere all'indirizzo indicato  dalle
elettrici/dagli  elettori  residenti   all'estero   che   non   hanno
esercitato  l'opzione  di  cui  al  comma   8,   terzo   periodo,   e
all'indirizzo indicato dalle elettrici/dagli elettori temporaneamente
fuori provincia  che  hanno  avanzato  la  richiesta  di  votare  per
corrispondenza,  mediante  raccomandata  o  con  mezzo   di   analoga
affidabilita', un plico contenente: 
  a)  il  tagliando  elettorale  in  duplice  copia.   Il   tagliando
elettorale  reca  i   dati   anagrafici   dell'elettrice/elettore   e
l'iscrizione nelle liste elettorali; il contenuto e la veste  grafica
del tagliando sono definiti dalla  Ripartizione  provinciale  servizi
centrali, sentita l'organizzazione piu' rappresentativa dei comuni; 
  b) la scheda o le schede di voto; 
  c) un'apposita busta piccola in cui inserire la scheda o le  schede
di voto dopo l'avvenuta espressione del voto; 
  d)  un'apposita  busta  grande  recante  l'indirizzo   dell'ufficio
elettorale  centrale  presso  la  Ripartizione  provinciale   servizi
centrali, da utilizzarsi per l'invio del tagliando elettorale e della
busta piccola contenente la scheda o le schede di voto; 
  e) un foglio con le indicazioni delle modalita'  per  l'espressione
del voto per corrispondenza, il testo della vigente legge e le  liste
delle candidate/dei candidati. 
  10. Scaduto  il  termine  prescritto  per  la  presentazione  della
richiesta,   il   comune   provvede   a   formare   l'elenco    delle
elettrici/degli  elettori  che  ai  sensi  del  comma  8  votano  per
corrispondenza,  e  trasmette  lo   stesso   all'ufficio   elettorale
centrale,    per    la    formazione    dell'apposita    lista     di
cittadine/cittadini che votano  mediante  mezzo  postale.  Il  comune
procede, inoltre, a  depennare  i  nominativi  delle  elettrici/degli
elettori di cui sopra dalle liste delle/dei  votanti  della  sezione,
compilate ai sensi del testo unico  delle  leggi  per  la  disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e  la  revisione  delle  liste
elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e successive modifiche. 
  11. Espresso il proprio voto sulla  scheda,  l'elettrice/l'elettore
che esercita il voto per corrispondenza  introduce  la  scheda  o  le
schede di voto nella busta piccola, ovvero nelle buste  piccole,  che
sigilla e  inserisce  nell'apposita  busta  grande,  in  cui  include
altresi' una copia del  tagliando  elettorale  di  cui  al  comma  9,
comprovante   l'esercizio   del   diritto   di   voto.   Di   seguito
l'elettrice/l'elettore invia la busta grande a mezzo  raccomandata  a
carico del  destinatario  all'ufficio  elettorale  centrale,  cui  la
stessa deve pervenire entro e non oltre il  venerdi'  antecedente  il
giorno della votazione. Il voto deve essere espresso  con  una  penna
con inchiostro di  colore  nero  o  blu,  pena  l'annullamento  della
scheda. La Ripartizione  provinciale  servizi  centrali  verifica  la
rispondenza del tagliando elettorale alle indicazioni della lista  di
cui al comma  10,  introduce  tutte  le  buste  piccole  pervenute  e
contenenti  le  schede  di  voto  in  un'apposita   urna   sigillata,
all'interno della quale, in tal modo anonimizzate, restano  custodite
fino alle operazioni di cui al comma 12. Le schede e le buste piccole
che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. 
  12. La Ripartizione provinciale  servizi  centrali  consegna  senza
indugio l'urna e la lista di cui al comma 10  all'ufficio  elettorale
di sezione  appositamente  nominato  dalla  sindaca/dal  sindaco  del
comune di Bolzano per lo spoglio delle  schede  di  cui  al  presente
articolo, nella composizione di cui all'art. 1, commi  da  17  a  25,
della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, e precisamente  uno  per
ogni 5.000 schede o frazione di questa unita'.  L'ufficio  elettorale
di sezione e' insediato entro le ore 20 della giornata delle elezioni
e procede allo spoglio delle schede elettorali, osservando, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 27,  28  e  29,
della legge provinciale 14 marzo 2003,  n.  4.  Alle  operazioni  del
seggio sono presenti le/i rappresentanti di lista designati ai  sensi
dell'art. 23 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e  successive
modifiche. Le buste postali pervenute all'ufficio elettorale centrale
dopo il termine di cui al comma  11,  sono  distrutte  a  cura  della
Ripartizione provinciale  servizi  centrali,  che  in  merito  redige
apposito verbale. 
  13. Entro il  quarantacinquesimo  giorno  antecedente  la  scadenza
della legislatura provinciale, la  Ripartizione  provinciale  servizi
centrali invia alle elettrici/agli elettori residenti all'estero  una
succinta informativa sulla prossima indizione dei comizi  elettorali,
sulle modalita' di espressione del  voto  per  corrispondenza  e  sui
termini per esercitare l'opzione per votare nel comune di iscrizione.
Non si applica ai comuni  della  provincia  la  disposizione  di  cui
all'art. 27, comma 2, del decreto del  presidente  della  Regione  1°
febbraio 2005, n. 1/L, e successive modifiche, recante  «Approvazione
del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed  elezione
degli organi delle amministrazioni comunali». 
  14. Alle elettrici/Agli elettori residenti  all'estero  che  optano
per l'esercizio del diritto di voto direttamente presso il comune  di
iscrizione non e' corrisposto: 
  a) il sussidio assistenziale di cui all'art.  76,  comma  1,  della
legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, e di cui
ai rifinanziamenti disposti dalle leggi provinciali; 
  b) il corrispettivo del costo del  biglietto  di  viaggio  previsto
dalla legge 26 maggio 1969, n. 241. 
  15.  La  giunta  provinciale  e'  autorizzata  a  rideterminare  in
economia le somme eventualmente presenti nel bilancio della Provincia
sui relativi capitoli di spesa, ad eccezione di quelle ancora  dovute
alle cittadine/ai cittadini, ovvero a titolo di rimborso  ai  comuni,
per le richieste avanzate in occasione di precedenti votazioni. 
  16. L'art. 21 della legge provinciale  9  aprile  2009,  n.  1,  e'
abrogato.